| Accesso: nuovi chiarimenti dall'Albo |
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titolo di studio necessario per accedere alla prova di idoneità professionale: occorre il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che può essere un qualsiasi diploma di durata quinquennale ma anche un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti o paritari. prova d’esame di controllo (art. 7, comma 4, del D.lgs. 395/2000): i candidati cha hanno maturato cinque anni di esperienza di attività direzionale vi possono accedere direttamente, cioè senza dover dimostrare di possedere i titoli di studio richiesti per l’accesso all’esame. Da sottolineare, tuttavia, che, al fine del conseguimento di tale esperienza quinquennale, è necessario che l’impresa presso cui si esercita l’attività sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori e alla Camera di Commercio per l’attività di autotrasporto.modalità di ripetizione degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale: bisogna far riferimento alla Circolare n° 3/2006, emanata dalla Direzione Generale APC del Ministero dei Trasporti il 23 giugno 2006, secondo la quale i candidati, in caso di esito sfavorevole dell’esame, possano ripetere lo stesso non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di svolgimento della precedente prova negativamente sostenuta. requisiti per l’iscrizione all’Albo: viene conferma la possibilità che l’attività di autotrasporto possa essere svolta da un soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo parziale – a prescindere delle ore settimanalmente svolte – instaurato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, ferma restando l’esclusività di tale prestazione in favore di una sola impresa. iscrizione delle imprese nella Sezione speciale dell’Albo: si ribadisce che essa è necessaria ed è consentita, nelle modalità contemplate dal D.P.R. 155/90 (Regolamento per l’istituzione di una sezione speciale per l’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori di cose, cooperative a proprietà divisa e di consorzi), anche a quelle forme associative che esercitino l’attività di autotrasporto esclusivamente con veicoli di proprietà delle imprese socie. violazioni dell’obbligo di comunicare il venir meno di alcuni requisiti o condizioni specificatamente previsti nel D.lgs. 395/2000: nel caso in cui l’impresa di autotrasporto abbia provveduto a reintegrare il requisito perso nel termine dei tre giorni senza però aver provveduto ad effettuare la prescritta comunicazione negli stessi termini all’Autorità provinciale, si applicano solo le sanzioni previste dalla mancata comunicazione (artt. 18 e 27 della Legge 298/74).
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Il Comitato Centrale, d’intesa con la Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato la Circolare 3/2009 relativa all’accesso alla professione.