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PROCEDURA PEDAGGI 2021 – CODICE SIREN – LICENZE SVIZZERE – LICENZE INGLESI

Ai sensi del punto 6 della delibera n. 6 del 4 maggio 2023, recante Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2022, “Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2021 ovvero nel corso dell’anno 2022:

a) quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all’accordo CE/Svizzera del 21/06/1999, ovvero aventi sede in Inghilterra e titolari di licenza inglese emessa in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, Svizzera o Inghilterra esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

Quindi la possibilità di concorrere alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’ anno 2022 da parte di imprese e/o raggruppamenti titolari di certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano trasporto di merci per conto di terzi emesso dal Ministero dei Trasporti francese, recante codice SIREN non citato nel dettato letterale della su menzionata delibera.

Nella seduta dell’11 luglio 2018 il Comitato centrale, al riguardo, ha deliberato nei termini di seguito esposti:

a) CODICE SIREN

Ai fini del procedimento in parola è riconosciuta la validità del certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano trasporto di merce per conto di terzi emesso dal Ministero dei Trasporti francese, recante codice SIREN, a condizione che l’istante fornisca al Comitato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale dichiara di non essere in possesso della Licenza Comunitaria in quanto l’istante rientra nell’applicazione dei limiti di tonnellaggio previsti dall’art.1 punto 5 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante.

Acquisite e verificate le predette dichiarazioni, il Comitato stesso - a mezzo degli operatori informatici - procederà all’inserimento del Codice SIREN nell’applicativo PEDAGGI, tenendone informato l’istante.

LICENZE SVIZZERE

Le licenze rilasciate dalle competenti autorità svizzere, in ottemperanza dell’accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 e successive modifiche sono trattate alla stregua delle licenze comunitarie.

LICENZE INGLESI

Le licenze rilasciate dalle competenti autorità inglesi in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009 sono trattate alla stregua delle licenze comunitarie.

Ultimo aggiornamento 16.05.2023