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REDAZIONE DOMANDA RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI 2016 - RISPOSTA A QUESITO GIUNTO AL COMITATO CENTRALE

Sono pervenute a questo Comitato Centrale richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di inserire, tra i transiti e le targhe valorizzate ai fini del rimborso compensato dei pedaggi autostradali , quelli effettuati dai veicoli cd. " trazionisti ".

È stato chiesto se sia possibile inserire nella domanda i transiti di veicoli appartenenti ad un'impresa (singola o appartenente al raggruppamento di imprese, diversa da quella proponente la domanda) a cui sia stata commissionata un'attività di trasporto - a titolo di sub vezione -, consentendo altresì, per l'espletamento del servizio, l'utilizzazione dell'apparato TELEPASS in locazione all'impresa.

A tal riguardo, si ritiene opportuno – in via preliminare  ricordare che la misura del beneficio in parola spetta:

  • Ai soggetti puntualmente definiti al punto 5 della deliberazione n.5 del 22 Giugno 2017;
  • ai transiti effettuati con veicoli il cui titolo di disponibilità nel proprio parco veicolare è ricompreso nelle figure negoziali previste dalla norma vigente per il trasporto merci conto terzi o conto proprio;
  • ed è commisurata al fatturato in pedaggi realizzato nell'anno di riferimento dagli stessi.

E’ quindi necessario – ai fini dell’istruttoria delle domande in oggetto – verificare la stretta correlazione tra l'impresa singola o appartenente al raggruppamento di imprese istante, i veicoli del relativo parco veicolare ed il fatturato in pedaggi realizzato con i transiti dei predetti veicoli.

Tale vincolo costituisce l'esatta misura ed il limite nel cui ambito viene valorizzata, attraverso la procedura utile alla presentazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, la targa di un veicolo detenuto "a titolo diverso dall’art. 93 cds da ritenere valido per la richiesta di rimborso", così recita il “ manuale utente pedaggi “ a cui la delibera n. 5/17 fa integralmente rinvio.

A miglior precisazione si ricorda che:
secondo l'articolo 93, co. 2, CdS, si procede all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione in favore di chi si dichiara proprietario del veicolo, e che il comma 4-bis dell'articolo 94 CdS individua gli atti "dai quali derivi una disponibilità del veicolo", diversi da quelli previsti dall'articolo 93, co. 2; tali atti sono comunque soggetti a dichiarazione, annotazione e registrazione - e comportano la disponibilità del veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, per un periodo superiore a trenta giorni.

 

Nonostante la disciplina prevista dal citato art. 94, comma 4-bis (relativa alla annotazione sulla carta di circolazione del temporaneo possesso) non si applichi ai veicoli adibiti al trasporto professionale, il richiamo alla stessa, nell'ambito del procedimento in parola, esprime la necessità di potere verificare la validità di un atto giuridicamente rilevante per effetto del quale un veicolo è diventato organicamente parte del parco veicolare di un'impresa in forma non occasionale.

A titolo esemplificativo, il “manuale utente pedaggi” prevede che ancorché non risulti emessa una carta di circolazione in favore del soggetto istante (o di una delle imprese del raggruppamento istante) è possibile valorizzare la targa di un veicolo nella procedura di cui si tratta indicando una delle seguenti casistiche, esposte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • in proprietà con carta di circolazione ancora non emessa;
  • in disponibilità a titolo di usufrutto;
  • in disponibilità a titolo di vendita con patto di riservato dominio;
  • in disponibilità a titolo di locazione finanziaria;
  • in disponibilità a titolo di locazione a lunga durata;
  • in disponibilità a titolo di rent to buy.

Tutto ciò premesso è evidente che la fattispecie - oggetto del quesito pervenuto – è estranea e non pertinente alla logica del procedimento di riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

Il procedimento in questione, infatti, esclude la possibilità di valorizzare un transito effettuato da un'impresa diversa dal soggetto istante, con veicolo estraneo al parco veicolare dichiarato di quest'ultima.

Rileviamo, infine, l’utilizzo non corretto dell'apparecchio TELEPASS che, per precisa previsione contrattuale non può essere ceduto a soggetti diversi da quelli contraenti con TELEPASS (o afferenti al raggruppamento contraente).

Tanto esposto, si ricorda che il COMITATO CENTRALE, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare verifiche a campione su tutte le dichiarazioni che saranno rese ai fini della presentazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi.

Ultimo aggiornamento 27.09.2017