FASE 2 – INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA, FIRMA ED INVIO DELLA DOMANDA
FASE 2 – INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA, FIRMA ED INVIO DELLA DOMANDA
Come disciplinato ai punti 13 e seguenti della delibera n 2 del 24 aprile 2020 recante Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2019, a partire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020 si dà avvio all’espletamento della “Fase 2”.
Si evidenzia che la riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi autostradali (punto 2 della delibera) purché pari almeno a € 200.000,00 secondo quanto indicato al successivo punto 6.
Al fine di agevolare l’utente nel corretto espletamento del procedimento in parola sono pubblicati su questo sito gli AVVISI di seguito elencati (1-2-3-4) ed il MANUALE UTENTE IMPRESA (5), contenente i nuovi file access da utilizzare per il corretto inserimento della domanda. QUALORA NON SIANO UTILIZZATI I NUOVI TEMPLATE IN PAROLA IL SISTEMA POTREBBE RESTITUIRE ANOMALIE
1. PROCEDURA PEDAGGI 2019 – CONTROLLO VALIDITA’ LICENZE COMUNITARIE
2. PROCEDURA PEDAGGI 2019 - CODICE SIREN - LICENZE SVIZZERE
3. RIMBORSO COMPENSATO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019 – CHIARIMENTO IN MERITO AD APPARATI TELEPASS SOSTITUTIVI
4. PROCEDURA PEDAGGI 2019 –GESTIONE ANOMALIE TARGHE DI VEICOLI NON IMMATRICOLATI IN ITALIA
5. GESTIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MANUALE UTENTE IMPRESA
PROCEDURA PEDAGGI 2019 – CONTROLLO VALIDITA’ LICENZE COMUNITARIE
1) LICENZE CON VALIDITA’ DECENNALE
Ai sensi dell’articolo 4, secondo paragrafo, del Regolamento (CEE) 1072 del 2009 “La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni”. Conseguentemente l’applicativo PEDAGGI effettua il controllo sul limite massimo di validità di una licenza comunitaria pari a 10 anni. Con l’occasione, si rappresenta che i 10 anni sono computati a parità di giorno e mese (così, ad esempio, data inizio validità 30 gennaio 2008 – data scadenza 30 gennaio 2018). In caso diverso, la durata della licenza sarà considerata superiore a 10 anni (così, ad esempio così, data inizio validità 30 gennaio 2008 – data scadenza 31 gennaio 2018).
2) LICENZE CON VALIDITA’ ULTRA – DECENNALE
Fermo restando quanto sopra, deve ancora considerarsi che il terzo paragrafo dell’articolo 4 del citato Regolamento (CEE) 1072 del 2009 prevede poi che “Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza."
È quindi possibile che un soggetto intenda formulare istanza per accedere alla procedura in parola sulla base di tali licenze con validità ultra-decennale. Al fine di poter utilmente inserire tali licenze nella procedura di rimborso compensato dei pedaggi in oggetto, si rende necessario inviare una mail all’indirizzo vittorio.giorgi@mit.gov.it (assistenza.albo@mit.gov.it), recante quale testo una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445 del 2000, di conformità all’originale delle copie delle predette licenze, che devono essere allegate in formato pdf. Alla dichiarazione va altresì allegato file pdf del documento di identità del dichiarante.
Nel testo della dichiarazione devono essere enumerate tutte le licenze in parola, indicando per ciascuna: numero - data inizio validità - data scadenza -Stato (che ha provveduto al rilascio) - Titolare
Su richiesta indirizzata al predetto indirizzo, l’Ufficio del Comitato Centrale potrà fornire fac-simile della dichiarazione da rendersi.
L’Ufficio del Comitato Centrale, verificati i documenti allegati, darà a mezzo mail le istruzioni utili per la valorizzazione delle predette licenze nella procedura di rimborso compensato dei pedaggi.
È raccomandato di NON inviare la predetta dichiarazione a mezzo PEC e di indicare, se possibile, un recapito telefonico.
Qualora il numero delle licenze sia tanto elevato da non permetterne la ricezione da parte del server di posta elettronica di questa Amministrazione in allegato, si potrà procedere, alternativamente:
a) con più invii, ciascuno recante dichiarazione specificatamente riferita alle licenze allegate: restano confermate le modalità su indicate;
b) con l’invio, al su indicato indirizzo mail, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di essere in possesso delle licenze comunitarie che devono essere quindi indicate secondo le modalità su esposte. Anche in questo caso va allegato file pdf del documento di identità del dichiarante. In tal caso le predette licenze dovranno pervenire al Comitato Centrale, con spedizione contestuale delle licenze in formato Pdf all’indirizzo vittorio.giorgi@mit.gov.it attraverso l’applicativo wetransfer direttamente dall’indirizzo https://wetransfer.com/.
3) LICENZE RINNOVATE IN CORSO DI ANNO
Qualora una licenza comunitaria sia scaduta in corso di anno 2018 e quindi, nello stesso anno rinnovata, occorre procedere come segue.
Nel primo foglio del file Excel dell’anagrafica del raggruppamento dovranno essere riportate, su due righe diverse:
a) sia la licenza che scade in corso di anno che quella rinnovata, se il numero di quest’ultima è diverso da quella scaduta;
b) il numero della licenza che scade in corso di anno e quello della licenza rinnovata seguita da “-2” (trattino 2) se quest’ultima ha conservato lo stesso numero della prima (ad esempio licenza FR123456788ABC (data inizio validità 30.6.2008 data scadenza 30.6.2018) e FR123456788ABC-2 (data inizio validità 1 luglio 2018 data scadenza 1 luglio 2028).Il sistema infatti riconoscerà nei caratteri “-2” l’indicazione del rinnovo.
PEDAGGI 2019 – CODICE SIREN – LICENZE SVIZZERE
Ai sensi del punto 6 della delibera 2/2020, recante Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2019, “Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019:
a) quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degliautotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.Quindi la possibilità di concorrere alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’ anno 2019 da parte di imprese e/o raggruppamenti titolari di certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano trasporto di merci per conto di terzi emesso dal Ministero dei Trasporti francese, recante codice SIREN e titolari di licenze rilasciate dalla Svizzera: entrambi non citati nel dettato letterale della su menzionata delibera.
Nella seduta dell’11 luglio 2018 il Comitato centrale, al riguardo, ha deliberato nei termini di seguito esposti:
1) CODICE SIREN
Ai fini del procedimento in parola è riconosciuta la validità del certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano trasporto di merce per conto di terzi emesso dal Ministero dei Trasporti francese, recante codice SIREN, a condizione che l’istante fornisca al Comitato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale dichiara di non essere in possesso della Licenza Comunitaria in quanto l’istante rientra nell’applicazione dei limiti di tonnellaggio previsti dall’art.1 punto 5 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Alla dichiarazione deve essere allegata copiadel documento di identità del dichiarante.
Acquisite e verificate le predette dichiarazioni, il Comitato stesso - a mezzo degli operatori informatici - procederà all’inserimento del Codice SIREN nell’applicativo PEDAGGI, tenendone informato l’istante.
2) LICENZE SVIZZERE
I soggetti istanti in possesso di licenze rilasciate dalle competenti autorità svizzere, in ottemperanza dell’accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 e successive modifiche, a condizione che l’istante fornisca al Comitato alternativamente:
• dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445 del 2000, di conformità all’originale delle copie delle predette licenze, che devono essere allegate in formato pdf. Alla dichiarazione va altresì allegato file pdf del documento di identità del dichiarante. Nel testo della dichiarazione devono essere enumerate tutte le licenze in parola, indicando per ciascuna: numero -data inizio validità – data scadenza-titolare. Il Comitato controllerà che le licenze siano state emesse in ottemperanza del citato accordo e, a mezzo degli operatori informatici, procederà all’inserimento delle stesse nell’applicativo PEDAGGI, tenendone informato l’istante;
oppure
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di essere in possesso delle licenze rilasciate da autorità svizzere in ottemperanza del più volte citato accordo e che devono essere quindi indicate secondo le modalità su esposte. Anche in questo caso va allegato file pdf del documento di identità del dichiarante. In tal caso le predette licenze dovranno contestualmente pervenire al Comitato Centrale, all’indirizzo vittorio.giorgi@mit.gov.it attraverso l’applicativo wetransfer direttamente dall’indirizzo https://wetransfer.com/.
Il Comitato controllerà che le licenze siano state emesse in ottemperanza del citato accordo e, a mezzo degli operatori informatici, procederà all’inserimento delle stesse nell’applicativo PEDAGGI, tenendone informato l’istante
Qualora nel corso del 2019 Telepass abbia inviato ad un’impresa (o ad un raggruppamento) apparati OBU a fronte di esplicita richiesta di sostituzione di altri già presso l’impresa (o il raggruppamento), senza procedere al contestuale ritiro di questi ultimi, per il periodo nel quale l’impresa o il raggruppamento hanno avuto la materiale disponibilità dell’apparato sostituito e di quello sostituente, sarà possibile valorizzarne uno solo ai fini della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali. Pertanto, qualora nella domanda siano valorizzati entrambi, Telepass provvederà nel senso di escludere l’apparato sostituito, ritenendo utile solo il sostituente. Resta escluso ovviamente il caso che l’impresa, o il raggruppamento, abbiano formalizzato a Telepass richiesta di abbinare l’apparato sostituito ad una nuova targa: in tal caso, infatti, legittimamente l’impresa, o il raggruppamento, avrà formalizzato l’utilizzo di entrambi gli apparati i cui transiti potranno quindi essere considerati per il calcolo del fatturato.
PROCEDURA PEDAGGI 2019 – GESTIONE ANOMALIE TARGHE DI VEICOLI NON IMMATRICOLATI IN ITALIA
1. INTERROGAZIONE SISTEMA EUCARIS: Negli anni scorsi, sono giunte numerose segnalazioni relative alle risposte restituite dalla banca dati UE EUCARIS, all’esito dell’interrogazione relativa alle targhe di veicoli immatricolati nei 28 Paesi aderenti all’UE, o nei tre Paesi aderenti allo SEE: in particolare è stato evidenziato come la insufficienza della risposta fornita dalla predetta interrogazione richieda un onere di caricamento di ciascuna carta di circolazione nel sistema informatico dell’applicativo PEDAGGI di questo Portale che si configura talora eccessivo, specie in quelle situazioni ove il parco veicolare di un raggruppamento istante conti decine di migliaia di veicoli immatricolati in tali Stati.
Al fine di snellire le procedure utili al perfezionamento, nei tempi di cui alla delibera n. 2/2020, della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2019, senza compromettere le finalità di controllo sulla veridicità dei relativi dati, come dichiarati dai soggetti istanti, da parte di questa Amministrazione, sono state apportate già dall’anno 2018 le seguenti modifiche all’applicativo PEDAGGI presente su questo Portale. Ferme restando le modalità di inserimento dei veicoli in parola (targhe di Paesi UE o appartenenti allo SEE) in ogni caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate presso la banca dati Eucaris, il sistema segnala che la chiamata al servizio Eucaris non è andata a buon fine, oppure che la chiamata al servizio è andata a buon fine ma la targa dichiarata non risulta esistente per lo stato estero indicato o non ne risulta la classe euro, ovvero – infine - lo stato estero UE dichiarato per il veicolo non rientra tra i Paesi Europei aderenti a Eucaris, il soggetto istante - in alternativa rispetto all’obbligo di effettuare l’upload della carta di circolazione in formato pdf in corrispondenza di ciascun veicolo non verificato o non verificabile -, potrà accettare le segnalate anomalie, confermando la veridicità dei dati inseriti: tale opzione sarà esperibile sia singolarmente per ciascuna singola targa, sia per tutti i record presenti in una pagina.
Si rappresenta che, stante la responsabilità anche penale per mendaci dichiarazioni, il programma prevede una funzione di doppia conferma.
Qualora l’istante proceda nel senso su esposto, resta comunque la facoltà di procedere all’upload di tutte o alcune carte di circolazione. Tutte le carte di circolazione che non sono state caricate nel sistema, dovranno contestualmente pervenire al Comitato Centrale, all’indirizzo vittorio.giorgi@mit.gov.it attraverso l’applicativo wetransfer direttamente dall’indirizzo https://wetransfer.com/.
2. VEICOLI IMMATRICOLATI IN STATI EXTRA UE: Per quel che concerne invece l’inserimento di targhe di veicoli immatricolati in Paesi extra UE, per i quali non si procede in alcun caso all’interrogazione presso la banca dati Eucaris, resta fermo l’obbligo per l’utente di caricare, in corrispondenza di ciascuna siffatta targa il file .pdf della relativa carta di circolazione.
Si rappresenta che nel file Excel archivio targhe (o – in alternativa - nella pagina che consente un nuovo inserimento di targa oppure nella pagina di inserimento da archivio targhe), sarà necessario valorizzare la disponibilità dei veicoli in parola: il sistema consentirà di valorizzare solo la voce “altro” e richiederà, quale descrizione obbligatoria per il campo note “Locazione senza conducente. Autorizzazione n. ...” con l’aggiunta del numero di autorizzazione (ad esempio CEMT).
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento invia una mail: vittorio.giorgi@mit.gov.it
Ultimo aggiornamento 05.05.2020